Il diritto di abitazione

L’Avvocato Risponde

Sono proprietario di un appartamento di cui mio padre ha il diritto di abitazione. Adesso mio padre sta male ed è anziano e vorremmo portarlo in una casa di cura dove può essere assistito più adeguatamente. Che fine fa l’immobile oggetto del diritto?

Il diritto di abitazione è un diritto reale previsto dall’art. 1022 c.c. che attribuisce al suo titolare (habitator) soltanto il diritto di abitare una casa, di cui un altro è proprietario (nudo proprietario), limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
E’ un diritto avente carattere personalissimo e pertanto non può essere né ceduto né il bene sul quale esso incide può essere dato in locazione. Ad esempio, a differenza dell’usufruttuario di un appartamento, che può concedere in locazione l’immobile goduto, percependone i frutti, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del appartamento, pena la perdita del suo diritto.
Si ritiene tuttavia che tale divieto, riguardando diritti patrimoniali disponibili, e non essendo norma di ordine pubblico possa essere derogato per accordo tra il dominus e l’ habitator. Quindi a meno che non vi sia un accordo diverso tra le parti il diritto di abitazione si estingue solo con la morte del beneficiario o alla scadenza del termine se previsto.
Ma potrebbe anche prevedersi una rinunzia da parte del habitator in favore del nudo proprietario che vedrebbe riespandersi il suo diritto di proprietà. In entrambi casi di rinunzia o accordo è necessaria la forma scritta ab sustantiam.
Per estensione della disciplina dell’usufrutto il diritto potrebbe però venir meno anche per non uso protratto per più di venti anni o per perimento della cosa oggetto di abitazione.

casa

 

Ma potrebbe anche avvenire la decadenza del diritto per abuso dello stesso. Qualora ad esempio si abbia un pregiudizio che incide sulla tangibilità e integrità del bene; in tal caso ricorrendo all’autorità giudiziaria la stessa riscontrando un tale abuso potrebbe far venir meno il diritto dell’habitator.
Come si evince a parità di diritti, le spese e in genere gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono in capo all’habitator mentre, quelle invece di tipo straordinario sono in capo al nudo proprietario è un diritto più limitante rispetto all’usufrutto e per tale motivo meno usato.

Un vantaggio si ha solo per il fatto che non è un diritto ipotecabile ai sensi dell’art. 2810 c.c. né e soggetto a pignoramento o sequestro!
Nel suo caso se volete evitare che l’immobile perisca perché disabitato o volendone percepire dei frutti, se c’è la volontà di suo padre, potrebbe fare una rinunzia del suo diritto che dovrà essere fatta nella stessa forma, scritta, che è stata utilizzata per la costituzione.

Se hai una domanda per l’avvocato scrivi a: redazione@sferamagazine.it
Se vuoi contattare l’avvocato privatamente mariacatena.savoca@alice.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *