Per effetto della Finanziaria 2007, dal 1.7.2007 ai fini della detrazione IRPEF, le spese relative all’acquisto di medicinali da banco devono risultare da scontrino fiscale (o fattura) cosiddetto “parlante” in quanto occorrerà che lo scontrino riporti la natura, quantità e qualità dei beni, nonché il codice fiscale dell’interessato. In considerazione delle difficoltà dei farmacisti di adeguare i registratori di cassa in loro possesso, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un periodo transitorio (1 luglio / 31 dicembre 2007) nel quale i farmacisti possono attestare i predetti dati tramite un documento accessorio non fiscale consegnato contestualmente all’acquisto. Per quanto riguarda il codice fiscale, questo, sempre nel caso di impossibilità del farmacista, sarà riportato a mano dal cliente sullo scontrino.
Bisogna fare attenzione affinché sugli scontrini per acquisto di medicinali da banco effettuati a partire dal 1 luglio 2007 vengano riportate tali annotazioni e il codice fiscale. La norma ricorda anche che gli scontrini non riportanti tali dati (natura, quantità e qualità dei beni, nonché il codice fiscale dell’interessato) non potranno essere detratti sulla dichiarazione dei redditi.
4 luglio 2007