Le nuove tasse degli italiani

I consigli dell’avvocato su come muoversi tra i nuovi tributi comunali

In questi giorni scadono i termini utili per pagare i nuovi tributi. Con la nuova  Legge di Stabilità per il 2014 sono stati, infatti, introdotti nuovi tributi comunali accomunati sotto la comune etichetta della IUC (Imposta Unica Comunale).

La IUC infatti, si articola in tre distinti tributi: la TARI, la TASI e l’IMU, ciascuno dei quali è disciplinato da proprie norme specifiche.  Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

L’IMU Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale è dovuta per i fabbricati,  per i terreni e per le aree fabbricabili. Non si applica alle abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti in categoria A1, A8 e A9) e alle relative pertinenze. E’ dovuta dal proprietario o dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. La base imponibile è il valore catastale e la sua aliquota base è pari allo 0,76%, ma può essere variata dai Comuni dallo 0,46%all’1,06%.

TARI, la TASI e l’IMU,

La TASI tassa per i servizi indivisibili, nei Comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio, è la vera novità, ma essenzialmente, si risolve nel reintrodurre sotto altro nome l’imposizione IMU che, nominalmente, è stata eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali, cioè l’unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e per altre fattispecie a esse assimilate dalla legge o assimilabili con delibera comunale. Il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti; e tale uso non deve necessariamente essere suscettibile di produrre rifiuti urbani. Rilevano, pertanto, anche gli immobili non utilizzati. L’ambito di applicazione della TASI è, pertanto, più ampio rispetto alla vecchia Tares essendo tale tributo rivolto espressamente a coprire i costi connessi ai servizi indivisibili. Il presupposto della TASI è simile a quello dell’IMU dal punto di vista oggettivo, mentre dal punto di vista soggettivo risulta più ampio in quanto soggetti passivi della nuova imposta sono non soltanto i possessori, ma anche i detentori a qualsiasi titolo dell’immobile. Sono pertanto coinvolti i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (i diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie) sugli immobili e, laddove presenti, anche i detentori a qualsiasi titolo ( locatari e comodatari), mentre non sono menzionati gli occupanti; ciò farebbe presupporre una detenzione fondata su un titolo e non meramente fattuale. Infine sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali  imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, cosi come nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell’ammontare complessivo della  TASI,  mentre la restante parte é corrisposta dal titolare del diritto reale. In caso, invece, di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, ma, con deliberazione consiliare I Comuni possono annullarla o aumentarla al massimo 0,25%

La TARI tassa per i rifiuti è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore (nel caso di immobili locati è a carico dell’inquilino). La tariffa è determinata in base ai criteri determinati dal D.P.R. n. 158/99 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). In alternativa, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, i Comuni possono commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nel sito del Comune di Aprilia, c’è l’apposito link sul calcolo della IUC all’interno del quale è possibile calcolare le tre diverse tasse, introducendo tutti i parametri richiesti.

Avv. Maria Catena Savoca

mariacatena.savoca@alice.it

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