La tassa che gli apriliani dovranno pagare per sciogliere il proprio vincolo matrimoniale, è di 16 euro, cifra che – si legge nella delibera – “aumenterà o diminuirà automaticamente in base all’aumento dell’imposta di bollo da applicare agli atti di pubblicazione dei matrimoni, che l’ufficiale di stato civile dovrà applicare ad ogni accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o modifica del contenuto degli stessi che i coniugi stipuleranno davanti a lui”. Ma è opportuno fare alcune precisazioni.
La delibera riprende un atto giurisdizionale, un atto di legge promulgato a Novembre 2014, al fine di rendere più snella la procedura di separazione, incaricando di questo onere anche le pubbliche amministrazioni. Infatti, per la coppia che vuole procedere con la separazione, scioglimento, cessazione o modifica delle condizioni di divorzio o di separazione, sarà consentito presentare la domanda, ma vi sono delle regole da rispettare, non basta ovviamente effettuare il pagamento della marca da bollo; vi è un iter ben preciso da seguire.
In primis, il divorzio deve essere protratto ininterrottamente da almeno 3 anni con la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. La legge però detta delle chiare condizioni: la coppia non deve avere in carico figli minori; figli maggiorenni incapaci; figli portatori di handicap grave; e figli economicamente non autosufficienti.
Durante l’accordo di divorzio i coniugi, accompagnati da un legale di fiducia, dovranno dichiarare quanto sopra elencato; il procedimento verrà avviato non prima di 30 giorni dalla data dell’accordo e solo dopo un’ulteriore dichiarazione congiunta, altrimenti equivale alla mancata conferma dell’accordo.
Applicare l’imposta di bollo al Comune di Aprilia consentirà di recuperare le spese sostenute per le pubblicazioni di matrimonio; lo stesso ente, a proprio favore, potrebbe racimolare un tesoretto e rimpinguare in tal modo le casse, tenendo in considerazione l’alto numero di divorzi annui.
Il Regolamento di matrice europea sul divorzio o separazione della coppia tutela il coniuge debole nella causa di divorzio, contribuendo ad evitare procedimenti complessi, lunghi e dolorosi. In particolare il regolamento applicabile dal 2012 riferisce la facoltà di designare in anticipo di comune accordo la legge applicabile al divorzio o separazione personale, purché si tratti della legge dello Stato membro con il quale i coniugi hanno uno stretto legame. Se non vi è stata una scelta, la legge applicabile è quella dello Stato. La norma suddetta non è adottabile in determinati ambiti: nell’esistenza, validità e annullamento del matrimonio; nel nome dei coniugi; negli obblighi del mantenimento; nella responsabilità nei confronti dei figli; negli effetti patrimoniali del matrimonio; nel trust o successioni; infine nella capacità giuridica delle persone fisiche.
Melania Orazi