Indichiamo le modalità di espressione del voto corretta, i documenti necessari e i giorni per le elezioni comunali e provinciali
Siamo quasi vicini alle elezioni e domandiamo al Dirigente del 1° settore Affari Istituzionali del Comune di Aprilia, Rocco Giannini, quali sono le novità per questa tornata elettorale.
I consigli e le informazioni in merito in 5 punti:
Il 6 ed il 7 giugno prossimo avremo le consultazioni sia per il Parlamento Europeo, che coinvolgeranno l’Europa per l’elezione dei rappresentanti nel parlamento di Bruxelles, sia per il rinnovo dei rappresentati per la Provincia di Latina e che più localmente per il rinnovo dei consiglieri comunali e del Sindaco di Aprilia. Quindi il cittadino apriliano sarà chiamato ad esprimere diverse scelte sulla base di tre schede elettorali;
I giorni di voto: i seggi apriranno alle 15:00 del sabato e la domenica dalle 7:00 alle 22:00. La novità riguarda i giorni visto che fino a prima il sabato era il giorno destinato alla collocazione del seggio ed all’insediamento del presidente di seggio e degli scrutatori. Ora, invece , il seggio verrà organizzato nella mattina del sabato per poi essere operativo per le operazioni di voto dalle 15:00;
Documenti per il voto: è necessario avere un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale dove lo scrutatore apporrà il timbro per l’avvenuta votazione. Per coloro che avessero smarrito la tessera elettorale, gli uffici comunali sono aperti prima e durante le giornate di voto per rilasciare dei duplicati;
Ballottaggio: nel caso in cui la primo turno non si riuscisse ad eleggere il Sindaco, si dovrà procedere ad una ulteriore votazione dopo circa 15 giorni dalla prima.
Come si vota:
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato presidente;
– tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo ad uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale o sul nominativo del candidato medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato consigliere che al candidato alla carica di presidente collegato;
– tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno dei candidati consiglieri collegati o sullo stesso nominativo del candidato consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato consigliere facente parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati. Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
1 – tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato sindaco;
2 – tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato;
3 – tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;
4 – tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla predetta lista di candidati consiglieri (c.d. voto disgiunto).
5 – Tracciando un segno solo sul rettangolo che contiene il nome del candidato a Sindaco, il voto vale solo per il candidato medesimo e si può, anche, votare il candidato a consigliere comunale di una lista di uno schieramento opposto scrivendone il nominativo vicino al relativo contrassegno (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome). (c.d. voto disgiunto)
6 – L’elettore potrà anche manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome). In tal modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto.
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza − nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.
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