Le indicazioni dell’ordinanza:
1. Per le attività commerciali al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet, i limiti orari di apertura al pubblico sono fissati dalle ore 7.30 alle ore 21.30 per tutti giorni della settimana compresi domeniche e festivi;
2. Per le attività di ristorazione (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività artigianali quali, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, paninoteche, yogurterie, piadinerie ), sia per la somministrazione sul posto che per l’asporto, i limiti di apertura al pubblico sono dalle 5.30 alle 24.00 tutti i giorni della settimana compresi le domeniche e i festivi;
3. Nell’ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico;
4. I suddetti limiti non si applicano a farmacie, parafarmacie e aree di servizio;
5. Per le altre attività economiche di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio Regione Lazio n.
Z00041 del 16/05/2020, che dal 18 maggio sono state autorizzate all’apertura, si applica la disciplina oraria già stabilita con ordinanza sindacale n. 1 del 08/01/2009 come modificata con ordinanza n. 74 del 03/04/2012, e per il mercato giornaliero quanto stabilito con ordinanza n. 40 del 09/02/2017;
6. Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041;
Link al testo completo dell’ordinanza.