Il presidente dell’associazione Aprilia, Città degli Alberi, Gianni Battistuzzi, ha inviato ieri pomeriggio, tramite Pec, una lettera al Sindaco di Aprilia per rappresentare l’esigenza di una maggiore trasparenza degli atti amministrativi, relativamente al caso Loas Italia, l’impianto fortemente danneggiato da un incendio divamapato il 9 agosto. “Un disastro ambientale – scrive Battistuzzi – avvenuto 26 giorni fa, la cui portata ci ha è stata descritta in questi giorni quando l’Arpa ha diramato i valori di diossina e di altre sostanze cancerogene nell’aria. Malgrado siano trascorsi ventisei giorni dall’incendio, i cittadini di Aprilia non conoscono gli atti, permessi, nulla osta, prodotti dagli enti che dovevano esprimere pareri sul funzionamento dell’impianto di via della Cooperazione (Comune, Provincia, Vigili del Fuoco, Arpa, Regione Lazio). Alcuni consiglieri comunali e semplici cittadini hanno dovuto ricorrere alla richiesta di accesso agli atti per avere – quando le avranno – le informazioni ambientali necessarie prima ancora che per tutelare i propri diritti, per garantire un diritto fondamentale, il primo che garantisce la parteciazione alla vita pubblica, ovvero la trasparenza amministrativa. Con la presente comunicazione preavvisiamo che, se continuerà la prassi di non pubblicare in tutto o in parte gli atti riguardanti le materie ambientali e della salute, saranno prese ulteriori e più incisive iniziative, perché riteniamo che sia leso un diritto insidacabile, perpetrato a danno di tutti i cittadini della città di Aprilia”.
Di seguito il testo integrale della lettera:
LETTERA APERTA
Mi sto chiedendo per l’ennesima volta il motivo per cui i consiglieri comunali, (o il cittadino qualunque) debbano ricorrere alla richiesta di richiesta agli atti per avere delle informazioni ambientali.
NON E’ NECESSARIO:
in materia di questioni ambientali, l’autorità pubblica non può trincerarsi con un “non conosco… oppure nulla è stato protocollato in Comune, OPPURE: DEVE CHIEDERE ACCESSO AGLI ATTI”, ma deve attivarsi per recepire l’informazione richiesta o non richiesta affinchè la renda pubblica il più velocemente possibile.
L’ANNUNCIO
L’Associazione “la Città degli Alberi”, con la presente preavvisa che se continuerà la prassi di non pubblicare in tutto o in parte gli atti riguardanti le materie ambientali e della salute, saranno prese ulteriori e più incisive iniziative, perché riteniamo che sia leso un diritto insidacabile, perpetrato a danno di tutti i cittadini della città di Aprilia.
L’OGGETTO
Nello specifico, tale diritto violato si riferisce alle mancate informazioni e gli atti riguardanti la Soc. Loas (autorizzazioni, ispezioni, controlli, verbali, note, ….ecc….) e alle Conferenze di Servizio che l’hanno riguardata, per poter intervenire nelle decisioni riguardanti l’uso del territorio.
IL PERCHE’
L’associazione “Città degli Alberi” desidera per sè e per tutti i cittadini apriliani, far valere i propri inalienabili diritti.
I DIRITTI VIOLATI
Con la Dichiarazione di Rio de Janeiro del giugno 1992, gli Stati firmatari riconoscono che il miglior modo per affrontare le problematiche ambientali sia quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.
Successivamente il 25 giugno 1998 ad Aarhus (Danimarca) veniva firmata la “Convenzione sull’accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull’accesso alla giustizia ambientale”.
Con questo trattato si garantisce ai cittadini il diritto alla trasparenza e si assicura la partecipazione ai processi decisionali locali, nazionali e transfrontalieri concernenti i temi ambientali.
La convenzione è entrata in vigore il 30 ottobre 2001 ed in Italia è stata ratificata con la legge n. 108 del 16/03/ 2001.
Il diritto all’accesso alle informazioni ambientali deve essere garantito non solo su specifiche richieste dei cittadini, ma le autorità pubbliche hanno il dovere di raccogliere e divulgare l’informazione ambientale a prescindere dalle richieste ricevute.
Gli Stati firmatari della Convenzione riconoscono che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente adatto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future.
Per poter affermare ciò, i cittadini debbono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale.
Nel caso l’autorità pubblica non sia in possesso delle informazioni ambientali richieste, comunica il più rapidamente possibile al richiedente a quale autorità pubblica egli può rivolgersi per ottenere le informazioni in questione oppure inoltra la domanda a questa autorità e ne informa l’autore.
A tal fine la Comunità Europea ha emanato la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la direttiva 2003/35/CE relativa alla partecipazione al pubblico al processo decisionale. Infine con la decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 l’Unione Europea ratifica la Decisione.
Con la definitiva ratifica l’Unione Europea impegna gli Stati membri ad una politica che in materia ambientale deve mirare ad un elevato livello di tutela ed ha come pilastri sostanziali un elevato livello del principio di precauzione e di correzione fin dalla fonte dei danni causati all’ambiente e mira al principio “che chi inquina deve pagare”.
I punti qualificanti delle Direttive e dei Decreti delle Nazioni che le hanno recepite sono:
a) per la 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, deve garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all’informazione ambientale posseduta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse. Inoltre le autorità si devono attivare per mettere disposizione del pubblico e diffondere l’informazione ambientale in maniera capillare, ricorrendo alle più recenti tecnologie d’informazione e di comunicazione.
b) la definizione di autorità pubbliche è estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l’ambiente.
c) L’informazione, deve essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli.
d) In una importante sentenza del Giudice Comunitario si precisa che per una discarica che riceva più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno o che abbia una capacità maggiore di 25000 tonnellate, esige che il pubblico interessato abbia accesso, sin dall’inizio della procedura di autorizzazione di una discarica, nonchè alla decisione di assenso urbanistico-edilizio all’insediamento di tale impianto. La partecipazione del pubblico interessato alla procedura di rilascio di un’autorizzazione deve essere garantita per nuovi impianti e si impone di fornire al pubblico, in particolare, indicazioni precise circa le autorità presso le quali possono essere ottenute informazioni pertinenti, nonché di indicare la data e il luogo in cui tali informazioni verranno rese disponibili al pubblico. Nel caso di rifiuto di mettere a disposizione del pubblico interessato le decisione di assenso urbanistico-edilizio all’insediamento all’impianto non è giustificato.
Il D.lgs 195/2005 definisce informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
e) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
f) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati alla lettera e);
g) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui alle lettere e) e f), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
h) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
i) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero g);
j) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto e) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti f) e g).
k) Possiamo quindi ben dire che l’informazione ambientale oggi è riferita all’ambiente inteso come “ambiente salubre”, ponendo così al centro della tutela l’uomo e non soltanto l’ambiente inteso come ecosistema.
l) Il Decreto legislativo prevede che l’autorità pubblica intesa come tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonchè ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, renda disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, la informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
m) L’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l’autorità pubblica informa tempestivamente e comunque entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
Sulla legittimazione attiva delle associazioni non riconosciute ex lege e dei comitati spontanei.
La legittimazione al diritto della conoscenza dell’informazione ambientale spetta non soltanto alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale individuate con decreto ministeriale, ma anche alle articolazioni regionali di tali associazioni.
Inoltre va detto che, in linea generale, va riconosciuta un’ampia legittimazione attiva ai comitati spontanei costituiti allo scopo di contrastare un intervento da essi considerato lesivo dell’ambiente, purché sia chiara la finalità del comitato e senza che si possa pretendere, dal comitato stesso, la dimostrazione della stabilità e della non dell’iniziativa collettiva occasionalità.
INVITO
Come immediata richiesta si invita il presidente della Commissione Trasparenza del comune di Aprilia a mettere in atto tutte le procedure e/o attività e/o iniziative affinchè si giunga, in tempi ragionevoli, alla pubblicazione di tutti gli atti (compresi gli allegati) in special modo di materia ambientale e gestione del territorio.
PER QUANTO SOPRA ILLUSTRATO:
Il sottoscritto Giovanni Battistuzzi, nella qualifica di Presidente dell’Asssociazione “la Città degli Alberi” con la presente comunica che nel caso si continui a non rendere pubbliche le informazioni di carattere ambientali, saranno prese in considerazione ulteriori e più incisive iniziative.