Grazie all’aggiunta in sede di conversione del D.L. 112/2008 (c.d. “manovra d’estate”) del nuovo comma 28-bis nell’art. 83, il Decreto in esame abroga il regime di indetraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall’art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008, pertanto, l’IVA relativa alle predette operazioni diviene integralmente detraibile. Al fine di “compensare” tale modifica (resasi necessaria per adeguare la normativa Iva nazionale a quella comunitaria), è introdotto un regime di parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo. In particolare: – per quanto riguarda le imprese, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%; – per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in base al novellato comma 5 dell’art. 54, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2009.