Abbattimento delle barriere architettoniche in condominio

Più difficile dopo la riforma entrata in vigore a giugno

Ho un figlio disabile e abitando al secondo piano vorrei che si istallasse un ascensore. Cosa posso fare e cosa accade se l’Assemblea condominiale esprime parere contrario all’esecuzione di tale opera?

Le opere mirate al superamento delle barriere architettoniche sono soggette a deliberazione condominiale.
È diritto del disabile e facoltà di chi esercita la tutela o la potestà o dell’amministratore di sostegno chiedere la convocazione dell’assemblea a mezzo di formale raccomandata o mezzo paritetico, all’amministratore; il quale dovrà convocare l’assemblea per discutere sull’opera da realizzare. Purtroppo con l’attuale normativa, ossia con l’entrata in vigore della legge 220/2012, le difficoltà di abbattere le barriere architettoniche sono maggiori. Infatti mentre la l. 13/ 1989  prevedeva l’approvazione da parte di un terzo dei partecipanti al condominio e un terzo del valore millesimale; oggi, facendo un clamoroso passo indietro nella civiltà,  è necessario la maggioranza dei condomini che rappresentino la maggioranza del valore del condominio. Il quorum previsto dalla legge 13/1989 era stato pensato per agevolare i disabili; la nuova norma va a peggiorare la loro posizione. Alzarne la soglia significa limitarne le possibilità di intervento.

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Pertanto le probabilità che l’assemblea convocata per decidere sul punto risponda negativamente sono maggiori del passato. In caso di esito positivo i costi per le opere di modifica vengono ripartiti tra tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, anche a carico di chi aveva votato contro. Se invece l’assemblea risponde negativamente o non risponde entro il termine di un mese, il richiedente può comunque installare l’ascensore a proprie spese. In questo caso anche le spese di manutenzione saranno a suo carico. L’unico limite  è quello che la nuova opera non deve arrecare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato che ne alterino il decoro architettonico o  rendano inservibili le parti comuni all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Ma come ha stabilito una recente sentenza della Cassazione l’interesse del disabile deve prevalere su quello degli altri condomini. La Consulta ha, infatti, deciso che a fronte del conflitto tra le esigenze del condomino disabile e quelle degli altri condomini, che subiscono un disagio dalla nuova opera, hanno ben deciso i giudici di merito ad adottare una soluzione, favorevole al disabile, equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute e della funzione sociale della proprietà, rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un bene primario della vita. Infine per le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche si può usufruire della detrazione irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione e per le prestazioni di servizi relative ad appalto di tali lavori è inoltre applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4% anziché quella ordinaria.

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Trafiletto (Secondo la Cassazione l’interesse del disabile deve prevalere su quello degli altri condomini. Lo ha stabilito con la  sent. n. 2156 del 14 febbraio del 2012.)

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