LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 (2)

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all’abitazione
principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:
– € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;
– € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.
È inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni
che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all’abitazione principale (diversa da
quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a €
15.493,71. La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.

DETRAZIONE PER REDDITI DA ASSEGNI PERIODICI DELL’EX CONIUGE
Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi derivanti dall’assegno periodico
corrisposto dall’ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, a seguito di
separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio, è disposta l’applicazione della
detrazione riconosciuta nei casi in cui alla formazione del reddito concorrano uno o più redditi da
pensione. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 2007.

ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO
A decorrere dal 2007 è introdotta un’ulteriore detrazione di € 1.200 in presenza di almeno 4 figli a carico,
spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico.
Nel caso in cui l’imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame,
l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito d’imposta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *