Avv. Maria Catena Savoca
La nuova normativa sul condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, ha cambiato la vita agli amministratori ma anche ai condomini; ha previsto nuove incombenze per primi ma anche tanti nuovi diritti per i secondi. È proprio su questi nuovi diritti/poteri dei singoli condomini che mi soffermerò in occasione anche del convegno che si terra nella nostra città questo mese; rivolto non soltanto agli addetti ai lavori, quanto ai singoli cittadini che ogni giorno, per chi vive in condominio, si imbattono in queste problematiche. Una novità è sicuramente quella per la quale il singolo condomino può in ben tre casi chiedere la convocazione dell’assemblea: in caso di innovazioni, per irregolarità dell’amministrazione e infine per perdita dei requisiti dell’amministratore. Un potere molto forte, innovativo, anche se previsto solo in alcuni casi. Laddove la vecchia disciplina prevedeva che fossero almeno due i condomini richiedenti!
Novità, anche se ormai affermata da consolidata giurisprudenza, è la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. Qualora, infatti, dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini, il singolo condomino può rinunciare all’impianto centralizzato e quindi distaccarsene, concorrendo però alle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e alla sua conservazione e messa a norma. Così come necessario era l’adeguamento alle normative relative agli impianti di ricezione radio-televisiva. Sulla scorta di varie leggi nazionali e in particolare del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) il nuovo articolo 1122 bis c.c., ha previsto che ogni condomino ha diritto alla ricezione radiotelevisiva con impianti individuali satellitari o via cavo, per cui può realizzare liberamente, nel proprio appartamento un impianto radiotelevisivo senza il voto dell’assemblea, con due limiti: deve arrecare il minore pregiudizio possibile alle parti comuni e agli appartamenti degli altri condomini e deve preservare il decoro dell’edificio. L’intervento dell’assemblea condominiale sarà allora richiesto (con approvazione a maggioranza degli intervenuti e almeno i 2/3 dei millesimi) soltanto quando sono necessarie modifiche alle parti comuni. Analoga previsione è stata prevista al c. 3 per le energie rinnovabili e i relativi impianti, i quali possono essere posti sul lastrico solare o su ogni altra superficie comune idonea e sulle proprietà individuali dell’interessato. Infine l’art. 1122 ter del codice civile prevede la facoltà dell’assemblea di decidere l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio. Una volta rispettate queste maggioranze, e installate le telecamere, dovranno essere rispettate le precauzioni previste dal Garante della privacy.
Avv. Maria Catena Savoca
Cell. 3471358605
mariacatena.savoca@alice.it