Sono in vigore dal 25 agosto 2007 le disposizioni dell’art. 5 della Legge 123 del 3 agosto 2007 che prevedono per tutti i settori l’inasprimento delle sanzioni per l’impiego di lavoratori in nero. Nella fattispecie, oltre alle maxi sanzioni già previste, in caso di accesso ispettivo che riscontri i seguenti casi: Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati; Reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell’orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali disciplinati dagli artt. 4, 7 e 9 del Dlgs. 66/2003; Gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; gli ispettori possono procedere alla sospensione immediata dell’attività. L’attività potrà riprendere solo al ripristino delle irregolarità e dopo aver pagato la sanzione comminata in sede di ispezione. E’ prevista la possibilità di ricorso urgente al TAR o al Capo dello Stato. Si richiede la massima attenzione sul parametro del 20% sopra citato in quanto sino a cinque dipendenti in regola basta un solo lavoratore in nero a far scattare il raggiungimento della soglia minima (e quando si parla di lavoratori ci si riferisce anche a collaboratori, familiari e parenti).