Aspi(Assicurazione Sociale per l’Impiego) garantisce ai disoccupati un sussidio mensile di disoccupazione, ma non a tutte le categorie.
Questo sostentamento economico andrebbe a sostituire l’indennità di disoccupazione ordinaria, per coloro che sono senza lavoro e quelli che non hanno alcuna tutela occupazionale, come i collaboratori a progetto e i lavoratori a tempo determinato. Oltretutto, saranno valutati anche coloro che avrebbero già presentato un’indennità di disoccupazione con requisiti minimi e la “disoccupazione speciale edile”.
La disciplina del sussidio potrebbe arrivare fino a 1000 euro mensili, ma non tutti potranno goderne. Infatti la sovvenzione è per coloro che hanno perso il lavoro in maniera involontaria, ad esempio: “Gli apprendisti; i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.” (Fonte Inps.it)
Inoltre per usufruirne bisogna possedere i seguenti requisiti: “Lo stato di disoccupazione involontario; almeno due anni di assicurazione (devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione); dev’essere stato versato almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.” (Fonte Inps.it)
Per accedere al sussidio è fondamentale presentare la domanda all’ente di previdenza sociale “esclusivamente” per via telematica: tramite web attraverso il portale dell’Inps; o attraverso il Contact Center al numero telefonico 803164 da rete fissa o al 06164164 da rete mobile; infine tramite un supporto di mediatori messi in campo dell’ente.
Non potranno accedere al servizio sussidiario coloro che:
hanno perso lo stato di disoccupazione o ritrovato un’occupazione con contratto di lavoro subordinato non inferiore ai sei mesi; aver iniziato una privata attività oppure coloro che percepiscono un assegno ordinario di invalidità, se non si pensa ad un reinserimento; o il rifiuto a partecipare (senza un comprovato motivo) ad un’attività politica quale formazione, tirocinio, ecc.;
infine quelle persone che hanno rinunciato ad un’offerta di lavoro con una retribuzione al di sopra del 20 per centro dell’importo lordo.
Per maggiori info. visitare il sito www.inps.it
Melania Orazi